lunedì 28 novembre 2022

NORMATIVA DI RIFERIMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL LUOGO DI LAVORO

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL LUOGO DI LAVORO :


                                           videosorveglianza luoghi di lavoro - normativa 2022

videosorveglianza luoghi di lavoro 

OBBLIGO DI DENUNCIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO

L'autorizzazione per attivare un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro è sempre obbligatoria per aziende e attività commerciali 


1 STATUTO DEI LAVORATORI:

Legge n. 300/1970, riformulato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015

integrato, in seguito, dal D.Lgs. n. 185/2016

 Artic. 4 dello Statuto dei lavoratori, aggiornato con il Jobs Act, stabilisce che :

le telecamere negli ambienti di lavoro possono essere impiegate, esclusivamente nei seguenti casi: 

a per particolari esigenze organizzative o produttive; 

b per garantire la sicurezza dei dipendenti; 

c per tutelare il patrimonio ambientale.

POSIZIONAMENTO

La legge prevede che non possano essere inquadrate postazioni di lavoro fisse o aree dedicate all’attività lavorativa

A le immagini non devono concentrarsi sui dipendenti, che possono essere ripresi con criteri di occasionalità. Le telecamere possono essere orientate anche su ingressi o zone di passaggio di pertinenza dell’azienda (per esempio, corridoi, parcheggi, eccetera).

B Non è possibile sorvegliare, attraverso telecamere, i lavoratori o installarle in luoghi che, per loro natura, produrrebbero immagini lesive dell’intimità e della dignità della persona, come spogliatoi, docce o servizi igienici


2 Accordi sindacali o richiesta di autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro: 


 Regolamento (UE) 2016/679  (d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679)


Regolamento (UE) 2016/679  :

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali

Il trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza in assenza di idonea informativa, in violazione dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e in spregio a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento.

per cui : " gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.

il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi da cui risulti l’indicazione del titolare e delle finalità del trattamento, secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010


VIOLAZIONE ARTIC 5 : e 13 del regolamento: 

illecito trattamento , in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) (principio di trasparenza) e 13 (informativa) del Regolamento.


4 linee guida n. 3/2019 videosorveglianza 

( Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video)

 punto 7 OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONE 

Informazioni di primo livello (segnaletica di avvertimento)

"Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)”

Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”.

Quindi: 

Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.  ( fonte: Ordinanza ingiunzione nei confronti di Immobiliare s.r.l. - 15 settembre 2022)

ATTENZIONE

7.1.2 Contenuto delle informazioni di primo livello

"la mera apposizione all’ingresso dello stabile di un cartello riportante l’immagine di una telecamera stilizzata, privo di qualsiasi riferimento al titolare del trattamento e alle sue finalità, non consente agli interessati di conoscere gli elementi essenziali del trattamento e di sapere a chi rivolgersi per esercitare i propri diritti"  ( fonte: Ordinanza ingiunzione nei confronti di Immobiliare s.r.l. - 15 settembre 2022)

RACCOMANDAZIONE: 

Installare cartelli informativi idonesecondo le indicazioni riportate al punto 2 della presente decisione, (art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento);

Esempio : Un negoziante videosorveglia il suo esercizio commerciale. Ai fini del rispetto delle disposizioni dell’articolo 13, è sufficiente che collochi un cartello di avvertimento in un punto facilmente visibile all’ingresso dell’esercizio commerciale, contenente le informazioni di primo livello. Dovrà poi fornire le informazioni di secondo livello attraverso un foglio informativo disponibile presso la cassa o qualsiasi altro punto centrale e facilmente accessibile all’interno dell’esercizio.


5 Corte di Cassazione con sentenza n.3255/21. INFORMATIVA PREVENTIVA 

"L'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, resa ai soggetti interessati prima che facciano accesso nell'area videosorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori del raggio d'azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso". (Cass. 5 luglio 2016, n. 13663).


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