VIDEO SORVEGLIANZA: MANCATO RILASCIO AUTORIZZAZIONE ITL COMPETENTE

Mancato rilascio da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente l’autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970.


NORMATIVA: 

garanzie previste dall’art. 4 della Legge 300/1970 recante lo Statuto dei lavoratori.

art. 4, l. n. 300 del 1970 

gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente :

1 per esigenze organizzative e produttive, 

2 per la sicurezza del lavoro e 

3 per la tutela del patrimonio aziendale” 

 la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita

previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, 

solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.

La violazione di tale disposizione è penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice


FONTE: Ordinanza ingiunzione - 12 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 177 del 12 maggio 2022



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