VIDEOSORVEGLIANZA : DIVIETO CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI EX ARTIC 4 N 300/70

Garanzie previste dall’art. 4 della Legge 300/1970 recante lo Statuto dei lavoratori:


 art. 4, l. n. 300 del 1970 

gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.


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